STATUTO
TITOLO I
Denominazione Sede Simbolo Scopi Soci
Art. 1= Denominazione
E costituita lAssociazione denominata Centro per
la Cultura e le Arti Visive LE VENEZIE Organizzazione non lucrativa.
Art. 2= Sede
Lassociazione ha sede sociale in Treviso (TV), Via Tandura n.
5 Villa Letizia, e può aprire sede secondarie in ogni
luogo che il consiglio di amministrazione dovesse ritenere opportuno.
Il domicilio di ogni socio per i rapporti con lassociazione,
si intende eletto presso la sede sociale.
Art. 3= Simbolo
Il simbolo dellassociazione è costituito dalla scritta:
Centro per la Cultura e le Arti Visive, su due righe in caratteri
normali e dalla scritta LE VENEZIE in grassetto maiuscolo sulla terza
riga, il tutto sostenuto dal logo seguente:
Art.4= Scopi
Scopi dellassociazione sono quelli di:
= formare un centro dimpulso di progetti culturali;
= divulgare e favorire le varie espressioni dellArte di quanti
hanno operato e operano in questo campo in Italia ed allestero;
= sostenere la creatività degli artisti, predisponendo mostre
ed incontri con il pubblico, con il mondo della critica, delleconomia
e della politica;
= sostenere la formazione e linserimento di persone svantaggiate
fisicamente o economicamente nel mondo dellarte, anche come
coadiuvante psicoterapeutico;
= promozione dellistruzione e della formazione culturale, anche
nelle scuole;
= tutela e valorizzazione dellambiente;
= tutela e valorizzazione dei beni dinteresse storico e artistico;
= promozione della Cultura e dellArte;
= ricerca scientifica;
= organizzare convegni, seminari, stages, dibattiti, incontri, viaggi
studio con la partecipazione di artisti e di studiosi;
= stabilire ed attivare collegamenti nazionali ed internazionali con
Enti, Istituzioni, Musei, Accademie e Scuole di varia specificità,
aventi interessi comuni verso la Cultura e lArte;
= comunicare e diffondere tali attività attraverso i media.
Lassociazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale.
Lassociazione non può svolgere attività diverse
da quelle sopramenzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art. 5= Durata
Lassociazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta
con deliberazione dellAssemblea Straordinaria.
Art. 6= Soci
Lassociazione è costituita da soci fondatori, soci onorari,
soci sostenitori, soci ordinari e soci aderenti.
I soci possono essere persone fisiche, giuridiche, istituzioni, associazioni,
fondazioni, ecc. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato
alla costituzione dellAssociazione. Sono soci ordinari coloro
che, ammessi per delibera del Consiglio di Amministrazione, versano
la quota annuale e dichiarano di accettare il presente statuto. Sono
soci sostenitori coloro che, oltre a versare la quota annuale, contribuiscono,
con ulteriori versamenti, al sostegno dellattività dellassociazione.
Sono soci onorari i soci che lAssemblea ritenga opportuno eleggere
a vita in riconoscimento di meriti eccezionali: sono esenti dal pagamento
della quota e possono partecipare alle assemblee. Sono soci aderenti
i soci ammessi a fruire dei locali sociali e delle attività
predisposte dallAssociazione. I soci aderenti (giovani, studenti,
fruitori darte) devono pagare le quote fissate dallassemblea
e partecipano alle assemblee con diritto di voto. Fra i soci aderenti
sono esonerati dal versamento della quota associativa coloro che si
trovano in condizioni disagiate fisiche o economiche. Anche i soci
aderenti partecipano alla assemblea con diritto di voto.
Art. 7= Lammissione a socio è soggetta
alle seguenti norme:
a) Presentazione o proposta da parte di un socio
b) Pagamento della quota di iscrizione entro 15 giorni dalla comunicazione
della sua ammissione da parte del Presidente dellAssociazione.
c) Accettazione dalle sua domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.
Art. 8= Esclusione
La qualifica di socio cessa per le seguenti cause:
= Dimissioni per lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di
Amministrazione almeno tre mesi prima della fine dellanno sociale
in corso;
= Morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo
di oltre un mese;
= Radiazione dallalbo dei soci per gravi mancanze a giudizio
del Consiglio di Amministrazione e a maggioranza dei due terzi dei
membri dello stesso.
TITOLO II
Entrate e Patrimonio sociale
Art. 9= Entrate
Le entrate dellassociazione sono costituite:
= dalle quote sociali annuali;
= da eventuali contributi di soci e di terzi;
= da tutte le entrate che possono provenire allassociazione
nello svolgimento delle sue attività;
= dalle donazioni degli artisti
Art. 10= Quote annuali
Lammontare delle quote annuali dei soci fondatori, sostenitori,
ordinari e aderenti, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione,
entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio sociale.
Art. 11= Patrimonio sociale
Il patrimonio dellassociazione è costituito: da beni
mobili e immobili; dalle quote dei soci nella misura fissata dal Consiglio
dAmministrazione dalle eccedenze attive della gestione sociale
da ogni eventuale contributo e provento erogato a favore dellassociazione
dai soci, da istituzioni, enti o privati secondo le norme di legge
vigenti.
TITOLO III
Organi dellAssociazione
Art. 12= Organi
Sono organi dellassociazione:
lassemblea dei soci
il consiglio di amministrazione
il Presidente
il Comitato Scientifico
il Collegio dei Revisori dei conti
il Collegio dei Probiviri
Le funzioni dei componenti degli Organi di cui al comma 1) lettera
a), b), c), f), sono svolte a titolo onorario, salvo il rimborso delle
spese, ove dovuto.
Art. 13= Assemblea
Lassemblea è composta da tutti i soci in regola con le
quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 14= Assemblea: convocazione
Lassemblea è convocata dal Presidente nella sede sociale
o altrove, secondo quanto sarà indicato nellavviso di
convocazione.
Lassemblea viene convocata una volta allanno, entro quattro
mesi dalla chiusura dellesercizio per lapprovazione del
bilancio.
Le assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate a mezzo lettera,
quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisa la necessità
o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei
soci.
Art. 15= Deliberazioni
Le deliberazioni delle assemblee, siano esse ordinarie che straordinarie,
sono prese a maggioranza dei votanti e con la presenza della maggioranza
dei soci aventi diritto a parteciparvi.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora siano
prese a maggioranza dei votanti presenti qualsiasi sia il loro numero.
La seconda convocazione può essere effettuata nel medesimo
giorno della prima, purchè vi sia almeno unora di intervallo.
Art. 16= Compiti dellassemblea
Sono compiti dellAssemblea:
nominare il Consiglio di amministrazione;
approvare i programmi di attività;
nominare il Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti ed il Presidente
del Collegio di Revisione, determinandone leventuale compenso
secondo quanto previsto dallarticolo 12;
deliberare sulle modifiche dello Statuto
Art. 17= Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore del
Comitato Scientifico, nonché da quattro a sei altri componenti,
scelti dallassemblea tra i soci regolarmente iscritti.
I membri del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare durano
in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consigliere che viene
a mancare o decadere sarà sostituito per cooptazione.
La nomina del cooptato dovrà essere ratificata dallassemblea
dei soci.
Art. 18= Convocazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
nel luogo designato nellavviso di convocazione.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o quando ne
sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno un terzo dei
suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 19= Deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e,
in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 20= Compiti del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dellAssociazione
e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per
il perseguimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o
dal presente statuto tassativamente riservate allAssemblea.
Il Consiglio in particolare:
nomina il Presidente ed il Vice Presidente scegliendoli fra i propri
componenti;
predispone il bilancio sociale e le relative relazioni;
nomina il Comitato Scientifico stabilendone il trattamento economico;
predispone i programmi di attività e ne cura la realizzazione,
convalida incarichi ed esperti di chiara fama, proposti dal Comitato
Scientifico, al fine di avvalersi della loro collaborazione scientifica
nellelaborazione dei programmi e nel coordinamento delle attività
culturali ed artistiche, determinandone gli emolumenti;
assume leventuale personale dipendente, disciplinandone lo stato
giuridico ed economico, così come decide, ove dovuto, il suo
licenziamento.
Stabilisce le quote sociali annuali.
Art. 21= Il Presidente
Il Presidente dellAssociazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza
legale della stessa; dà attuazione al programma; vigila sulla
vita associativa e sullandamento dellattività,
riferisce la Consiglio di Amministrazione circa il suo operato e,
in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che ritiene necessari,
sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente
successiva..
Il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione e dellAssemblea, personalità ed esperti
nelle materie poste in discussione allordine del giorno.
Il Presidente convoca e presiede lAssemblea ed il Consiglio
di Amministrazione.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 22= Il Vicepresidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi assenza o di
impedimento.
Art. 23= Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente dellassociazione,
da un Direttore Scientifico nominato dal Consiglio dAmministrazione
e da studiosi di chiara fama, appartenenti al mondo culturale ed artistico
(pure nominati dal Consiglio di Amministrazione), su proposta del
Direttore Scientifico.
Il Comitato ha il compito di:
formulare indicazioni e proposte sugli indirizzi, sugli obiettivi
e sulle attività dellAssociazione;
presentare progetti di attività al Consiglio di Amministrazione;
proporre al Consiglio di Amministrazione incarichi ad esperti di chiara
fama al fine di avvalersi della loro collaborazione scientifica nel
coordinamento e nelle realizzazioni delle attività culturali
ed artistiche.
Art. 24= Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi, preferibilmente scelti tra i soci e da un supplente.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio revisiona i bilanci consuntivi annuali, verifica la contabilità
dellAssociazione redigendo, per ogni incontro, un apposito verbale
sottoscritto dai Membri presenti.
La riunione del Collegio non è valida se non risultano presenti
almeno due dei suoi componenti.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle
riunioni dellAssemblea.
Art. 25= Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi
ed un supplente eletti dallAssemblea tra i soci che non siano
amministratori o revisori. Il Collegio de Probiviri dirime ogni controversia
che dovesse sorgere tra i soci o tra un socio e lAssociazione.
Esso dovrà pronunciarsi entro trenta giorni da quando verrà
adito.
TITOLO IV
Art. 26= Bilancio
Lesercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, sotto losservanza
delle disposizioni statutarie e di legge, alla compilazione del bilancio
consuntivo, corredandolo con una relazione sullandamento della
gestione sociale, da sottoporre allapprovazione dellAssemblea.
Lassociazione non può distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestioni, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dellorganizzazione a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano
parte della medesima ed unitaria struttura.
Lassociazione ha lobbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad essa direttamente connesse.
Lassociazione ha lobbligo di devolvere il patrimonio,
in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altre associazione
non lucrative di attività sociale o ai fini di pubblica utilità,
sentito lorganismo di controllo di cui allart. 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge.
Art. 27= Modifiche dello statuto
Le modifiche al presente statuto sono di competenza dellAssemblea
che le delibera con la maggioranza dei presenti qualsiasi sia il loro
numero ( vedi art. 15).
Art. 28= Disposizione Generale
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si
fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi
speciali in materia.
