STATUTO



TITOLO I

Denominazione – Sede – Simbolo – Scopi – Soci

Art. 1= Denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata “Centro per la Cultura e le Arti Visive LE VENEZIE – Organizzazione non lucrativa”.

Art. 2= Sede
L’associazione ha sede sociale in Treviso (TV), Via Tandura n. 5 – Villa Letizia, e può aprire sede secondarie in ogni luogo che il consiglio di amministrazione dovesse ritenere opportuno.
Il domicilio di ogni socio per i rapporti con l’associazione, si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 3= Simbolo
Il simbolo dell’associazione è costituito dalla scritta: Centro per la Cultura e le Arti Visive, su due righe in caratteri normali e dalla scritta LE VENEZIE in grassetto maiuscolo sulla terza riga, il tutto sostenuto dal logo seguente:

Art.4= Scopi
Scopi dell’associazione sono quelli di:
= formare un centro d’impulso di progetti culturali;
= divulgare e favorire le varie espressioni dell’Arte di quanti hanno operato e operano in questo campo in Italia ed all’estero;
= sostenere la creatività degli artisti, predisponendo mostre ed incontri con il pubblico, con il mondo della critica, dell’economia e della politica;
= sostenere la formazione e l’inserimento di persone svantaggiate fisicamente o economicamente nel mondo dell’arte, anche come coadiuvante psicoterapeutico;
= promozione dell’istruzione e della formazione culturale, anche nelle scuole;
= tutela e valorizzazione dell’ambiente;
= tutela e valorizzazione dei beni d’interesse storico e artistico;
= promozione della Cultura e dell’Arte;
= ricerca scientifica;
= organizzare convegni, seminari, stages, dibattiti, incontri, viaggi studio con la partecipazione di artisti e di studiosi;
= stabilire ed attivare collegamenti nazionali ed internazionali con Enti, Istituzioni, Musei, Accademie e Scuole di varia specificità, aventi interessi comuni verso la Cultura e l’Arte;
= comunicare e diffondere tali attività attraverso i media.
L’associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5= Durata
L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

Art. 6= Soci
L’associazione è costituita da soci fondatori, soci onorari, soci sostenitori, soci ordinari e soci aderenti.
I soci possono essere persone fisiche, giuridiche, istituzioni, associazioni, fondazioni, ecc. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Sono soci ordinari coloro che, ammessi per delibera del Consiglio di Amministrazione, versano la quota annuale e dichiarano di accettare il presente statuto. Sono soci sostenitori coloro che, oltre a versare la quota annuale, contribuiscono, con ulteriori versamenti, al sostegno dell’attività dell’associazione. Sono soci onorari i soci che l’Assemblea ritenga opportuno eleggere a vita in riconoscimento di meriti eccezionali: sono esenti dal pagamento della quota e possono partecipare alle assemblee. Sono soci aderenti i soci ammessi a fruire dei locali sociali e delle attività predisposte dall’Associazione. I soci aderenti (giovani, studenti, fruitori d’arte) devono pagare le quote fissate dall’assemblea e partecipano alle assemblee con diritto di voto. Fra i soci aderenti sono esonerati dal versamento della quota associativa coloro che si trovano in condizioni disagiate fisiche o economiche. Anche i soci aderenti partecipano alla assemblea con diritto di voto.

Art. 7= L’ammissione a socio è soggetta alle seguenti norme:
a) Presentazione o proposta da parte di un socio
b) Pagamento della quota di iscrizione entro 15 giorni dalla comunicazione della sua ammissione da parte del Presidente dell’Associazione.
c) Accettazione dalle sua domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8= Esclusione
La qualifica di socio cessa per le seguenti cause:
= Dimissioni per lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale in corso;
= Morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre un mese;
= Radiazione dall’albo dei soci per gravi mancanze a giudizio del Consiglio di Amministrazione e a maggioranza dei due terzi dei membri dello stesso.


TITOLO II

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 9= Entrate
Le entrate dell’associazione sono costituite:
= dalle quote sociali annuali;
= da eventuali contributi di soci e di terzi;
= da tutte le entrate che possono provenire all’associazione nello svolgimento delle sue attività;
= dalle donazioni degli artisti

Art. 10= Quote annuali
L’ammontare delle quote annuali dei soci fondatori, sostenitori, ordinari e aderenti, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 11= Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’associazione è costituito: da beni mobili e immobili; dalle quote dei soci nella misura fissata dal Consiglio d’Amministrazione dalle eccedenze attive della gestione sociale da ogni eventuale contributo e provento erogato a favore dell’associazione dai soci, da istituzioni, enti o privati secondo le norme di legge vigenti.

TITOLO III

Organi dell’Associazione

Art. 12= Organi
Sono organi dell’associazione:
l’assemblea dei soci
il consiglio di amministrazione
il Presidente
il Comitato Scientifico
il Collegio dei Revisori dei conti
il Collegio dei Probiviri
Le funzioni dei componenti degli Organi di cui al comma 1) lettera a), b), c), f), sono svolte a titolo onorario, salvo il rimborso delle spese, ove dovuto.

Art. 13= Assemblea
L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con le quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 14= Assemblea: convocazione
L’assemblea è convocata dal Presidente nella sede sociale o altrove, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea viene convocata una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio.
Le assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate a mezzo lettera, quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

Art. 15= Deliberazioni
Le deliberazioni delle assemblee, siano esse ordinarie che straordinarie, sono prese a maggioranza dei votanti e con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto a parteciparvi.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora siano prese a maggioranza dei votanti presenti qualsiasi sia il loro numero.
La seconda convocazione può essere effettuata nel medesimo giorno della prima, purchè vi sia almeno un’ora di intervallo.

Art. 16= Compiti dell’assemblea
Sono compiti dell’Assemblea:
nominare il Consiglio di amministrazione;
approvare i programmi di attività;
nominare il Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti ed il Presidente del Collegio di Revisione, determinandone l’eventuale compenso secondo quanto previsto dall’articolo 12;
deliberare sulle modifiche dello Statuto

Art. 17= Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore del Comitato Scientifico, nonché da quattro a sei altri componenti, scelti dall’assemblea tra i soci regolarmente iscritti.
I membri del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consigliere che viene a mancare o decadere sarà sostituito per cooptazione.
La nomina del cooptato dovrà essere ratificata dall’assemblea dei soci.

Art. 18= Convocazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nel luogo designato nell’avviso di convocazione.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19= Deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 20= Compiti del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il perseguimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente riservate all’Assemblea.
Il Consiglio in particolare:
nomina il Presidente ed il Vice Presidente scegliendoli fra i propri componenti;
predispone il bilancio sociale e le relative relazioni;
nomina il Comitato Scientifico stabilendone il trattamento economico;
predispone i programmi di attività e ne cura la realizzazione,
convalida incarichi ed esperti di chiara fama, proposti dal Comitato Scientifico, al fine di avvalersi della loro collaborazione scientifica nell’elaborazione dei programmi e nel coordinamento delle attività culturali ed artistiche, determinandone gli emolumenti;
assume l’eventuale personale dipendente, disciplinandone lo stato giuridico ed economico, così come decide, ove dovuto, il suo licenziamento.
Stabilisce le quote sociali annuali.

Art. 21= Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della stessa; dà attuazione al programma; vigila sulla vita associativa e sull’andamento dell’attività, riferisce la Consiglio di Amministrazione circa il suo operato e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che ritiene necessari, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva..
Il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, personalità ed esperti nelle materie poste in discussione all’ordine del giorno.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 22= Il Vicepresidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi assenza o di impedimento.

Art. 23= Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente dell’associazione, da un Direttore Scientifico nominato dal Consiglio d’Amministrazione e da studiosi di chiara fama, appartenenti al mondo culturale ed artistico (pure nominati dal Consiglio di Amministrazione), su proposta del Direttore Scientifico.
Il Comitato ha il compito di:
formulare indicazioni e proposte sugli indirizzi, sugli obiettivi e sulle attività dell’Associazione;
presentare progetti di attività al Consiglio di Amministrazione;
proporre al Consiglio di Amministrazione incarichi ad esperti di chiara fama al fine di avvalersi della loro collaborazione scientifica nel coordinamento e nelle realizzazioni delle attività culturali ed artistiche.

Art. 24= Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, preferibilmente scelti tra i soci e da un supplente.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio revisiona i bilanci consuntivi annuali, verifica la contabilità dell’Associazione redigendo, per ogni incontro, un apposito verbale sottoscritto dai Membri presenti.
La riunione del Collegio non è valida se non risultano presenti almeno due dei suoi componenti.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell’Assemblea.

Art. 25= Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti dall’Assemblea tra i soci che non siano amministratori o revisori. Il Collegio de Probiviri dirime ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra un socio e l’Associazione.
Esso dovrà pronunciarsi entro trenta giorni da quando verrà adito.

TITOLO IV

Art. 26= Bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, sotto l’osservanza delle disposizioni statutarie e di legge, alla compilazione del bilancio consuntivo, corredandolo con una relazione sull’andamento della gestione sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestioni, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altre associazione non lucrative di attività sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 27= Modifiche dello statuto
Le modifiche al presente statuto sono di competenza dell’Assemblea che le delibera con la maggioranza dei presenti qualsiasi sia il loro numero ( vedi art. 15).

Art. 28= Disposizione Generale
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.